Art. 66.

      1. All'articolo 46-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «ai procedimenti previsti» sono sostituite dalle seguenti: «al procedimento previsto», e dopo le parole: «sono esenti» sono inserite le seguenti: «da ogni tassa, imposta e diritto, nonché».

 

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